Cos’è la penalizzazione pensione anticipata 2017
La riforma delle pensioni Monti Fornero (art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha previsto una riduzione del trattamento previdenziale per tutti i lavoratori che accedono alla pensione prima dei 62 anni di età. Il taglio dell’assegno avviene nella misura dell’1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al raggiungimento della soglia (60 e 61), e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo.
Questa penalizzazione non viene applicata all'intero trattamento, ma riguarda solo la quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Una questione che quindi non interessa le pensioni che sono state calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e quelle degli iscritti alla gestione separata.
Il "decreto mille proroghe" del 2012 ha però disposto la sospensione della penalizzazione per chi matura il requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017.
Chi può ottenere la sospensione penalizzazione pensione anticipata 2017
Possono godere della sospensione solo i soggetti che raggiungono il requisito considerando esclusivamente la contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro” e da periodi di contribuzione figurativa relativi a congedo di maternità, servizio militare, la malattia, infortunio e cassa integrazione ordinaria.
Nel 2013 la materia è stata ulteriormente modificata con due provvedimenti che hanno aggiunto tra i periodi assimilabili alla “prestazione effettiva di lavoro”, e di conseguenza utili al raggiungimento del requisito entro l’inizio del 2018, le giornate di assenza dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti.
Sono inclusi inoltre i congedi parentali di maternità e paternità e i giorni di congedo e di permesso concessi ai sensi della legge n. 104/1992, in favore di un lavoratore, o di un suo familiare, affetto da grave disabilità.
Penalizzazione pensione anticipata 2017: la modifica della legge di stabilità
Da ultimo la disciplina relativa alla sospensione delle penalizzazioni è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2015, quando il Parlamento ha definito uno stop generale delle decurtazioni sulle pensioni anticipate a partire dal 1° gennaio 2015 per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.
Non subiranno quindi il taglio sull’assegno i titolari di pensioni anticipate liquidate con il regime misto (ossia relative ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) che decorrono a partire da gennaio 2015.
Anche in questo caso il provvedimento riguarda solo i soggetti che maturano l’anzianità contributiva necessaria entro il 31 dicembre 2017, inclusi i titolari di pensioni che iniziano a decorrere successivamente a tale data.
Riassumendo per effetto della Legge di Stabilità, la penalizzazione non si applicherà alle prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e a quelle aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2017, fermo restando che i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata siano stati maturati prima di tale data.