Pensione anticipata requisiti 2016

Pensione anticipata requisiti 2016: quali sono le condizioni applicate per andare in pensione?

La pensione anticipata è una prestazione economica, fornita a fronte di una domanda da parte del richiedente, riservata a lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative. La pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo. Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari e quali i requisiti d’accesso.

Pensione anticipata requisiti 2016: Chi sono i beneficiari della pensione anticipata?

Quanti dispongono di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A partire da gennaio 2012, quanti dispongono di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono ottenere il diritto alla pensione anticipata, qualora si risulti in possesso delle seguenti anzianità contributive:

 

Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

 

Quanti dispongono di primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Dal mese di gennaio 2012, quanti hanno un primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996, possono fruire del diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • in base ai seguenti requisiti contributivi:
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
  • al raggiungimento dei 63 anni, purché siano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

 

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