Pensione anticipata requisiti 2016: quali sono le condizioni applicate per andare in pensione?
La pensione anticipata è una prestazione economica, fornita a fronte di una domanda da parte del richiedente, riservata a lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive, esonerative ed integrative. La pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo. Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari e quali i requisiti d’accesso.
Pensione anticipata requisiti 2016: Chi sono i beneficiari della pensione anticipata?
Quanti dispongono di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A partire da gennaio 2012, quanti dispongono di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono ottenere il diritto alla pensione anticipata, qualora si risulti in possesso delle seguenti anzianità contributive:
Decorrenza | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2016 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
Quanti dispongono di primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Dal mese di gennaio 2012, quanti hanno un primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996, possono fruire del diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- in base ai seguenti requisiti contributivi:
Decorrenza | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2016 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
- al raggiungimento dei 63 anni, purché siano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.