Il Fondo di Garanzia Inps è un istituto dell’Ente avente l’obiettivo di sopperire alle mancanze dei datori di lavoro insolventi per quanto riguarda le ultime buste paga. I riferimenti tecnici per il suo intervento sono definiti nella circolare Inps del 22 febbraio 2008.
Fondo Garanzia Inps: in quali casi è possibile l’accesso
L’accesso al Fondo di Garanzia Inps è possibile solo in casi specifici. Di preciso si parla di procedure concorsuali come il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta. Rientra nel novero in questione anche la situazione di amministrazione straordinaria.
In tutti questi casi il lavoratore dipendente ha la possibilità di fare ricorso all’istituto del Fondo. Essenziale a tal proposito è ricordare che l’accesso è consentito solamente ai lavoratori dipendenti del settore privato. Possono avvalersi di tale possibilità anche i soci di cooperative di lavoro.
Il beneficio, qualora il lavoratore dovesse venire a mancare, è chiaramente trasferito agli eredi.
Domanda per l’accesso al Fondo: come presentarla
Per accedere al Fondo di Garanzia Inps e per ricevere gli ultimi tre stipendi e il TFR è necessario presentare apposita domanda. Come bisogna procedere? Facendo riferimento a tre possibilità.
La prima è l’area personale sul sito Inps ex Inpdap, raggiungibile tramite autenticazione con PIN e codice fiscale. La seconda è il Contact Center 803164.
Chiamando questo numero gratuito si ha infatti modo di presentare la richiesta in quanto gli addetti sono autorizzati a recepirla. La terza opzione consiste nel rivolgersi a CAF e patronati attivi sul territorio.
Essenziale è presentare i documenti corretti sulla base della procedura concorsuale che porta il datore di lavoro all’insolvenza.
Fondo di Garanzia dell’Inps: cosa devi sapere sui tempi
Quali sono i tempi da prendere in considerazione per l’invio della domanda di accesso al Fondo di Garanzia Inps? Tutto dipende dalla singola situazione.
In generale si va dal giorno successivo a quello della sentenza in caso di opposizioni alle due settimane che seguono l’ufficializzazione dello stato passivo esecutivo.
Fondo Garanzia e assenza di fallimento
Un cenno doveroso quando si parla di Fondo di Garanzia Inps va fatto ai casi di assenza di fallimento. In tali frangenti è possibile richiedere l’intervento del Fondo? La risposta, sulla base della sentenza 7585 della Corte di Cassazione, emanata il 1 aprile 2011, è affermativa.
Un altro riferimento normativo utile al proposito è la legge 297/82 e in particolare l’articolo 2.
In conclusione ricordiamo che, per evitare la prescrizione, la domanda va inviata entro 5 anni dalla chiusura della procedura concorsuale se il recupero riguarda solo il TFR.
Se si punta a recuperare anche le ultime tre retribuzioni, invece, bisogna inviarla entro un anno dalla chiusura della succitata procedura.
I lavoratori che richiedono l’accesso al Fondo non possono recuperare la tredicesima o le prestazioni legate a periodi di malattia e maternità.