Pensione anticipata penalizzazioni: periodi soggetti a penalizzazione

Pensione anticipata penalizzazioni 2014-2017

Dal 1° gennaio 2013 per accedere alla pensione anticipata occorrono sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, 41 anni e 6 mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni 6 mesi per i lavoratori. La riduzione dei requisiti previsti può portare all'applicazione di penalità nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento risulti inferiore a 62 anni. La riduzione dell’assegno, che si applica esclusivamente alle quote retributive A e B, è dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età pensionabile e sale al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni.

Per alleviare gli effetti del taglio all'assegno pensionistico, il decreto Milleproroghe del 2012 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2017, le penalità non saranno applicate ai lavoratori la cui anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazioni di lavoro. Sono inclusi i periodi di maternità obbligatoria, assenza per l'assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.

Pensione anticipata penalizzazioni e periodi non considerati ai fini pensionistici

Sono considerati giornate di lavoro anche i permessi goduti per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità. Non sono inoltre soggetti a penalizzazione i periodi di congedo e i permessi concessi sulla base dell'articolo 33 della legge 104/1992.

Con il messaggio 219/2013, l'Inps ha precisato che la liquidazione della pensione anticipata senza penalità tiene conto esclusivamente della contribuzione da prestazione lavorativa e delle casistiche a questa assimiliate. Sono invece soggetti a penalizzazione i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro e periodi di anzianità maturati in virtù di speciali norme che accordano al lavoratore particolari benefici.

Ne consegue che alcuni eventi riconosciuti come prestazione lavorativa, ma avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro non potranno essere considerati ai fini della pensione anticipata (es. servizio militare prestato prima di trovare un impiego). Non sono inoltre considerati come lavorati i giorni di congedo matrimoniale, congedo per cure termali e astensione dal lavoro per i giorni di sciopero.

 

Maggiori informazioni qui:
Ti è piaciuto l'articolo? Sei rimasto soddisfatto? Aiutaci a far crescere il portale clicca qui: